Descrizione
N. 03 del Registro delle Ordinanze Li, 23 febbraio 2017
ORDINANZA PER IL TAGLIO PIANTE E RAMI SPORGENTI
AI MARGINI DELLE STRADE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 8 in data 30/12/2016 di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica;
ACCERTATO che ai bordi delle strade risulta lo sviluppo di piante e siepi che protendono tronchi, rami e foglie verso le sedi stradali invadendole e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica e rappresentando altresì un pericolo per la circolazione stradale, in particolare in occasione di eventi metereologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate;
DATO ATTO che il perdurare di tali situazioni può determinare pericoli per la sicurezza della viabilità;
RILEVATA pertanto la necessità che i proprietari/conduttori dei terreni prospicienti le strade pubbliche, effettuino idonei interventi di manutenzione consistenti nel tagliare gli alberi e i rami cresciuti entro la fascia di rispetto e quelli che si protendono sulle strade medesime o pericolanti;
VISTA la nota prot. 5862 emessa dalla Provincia di Novara in data 19.09.2016, registrata al ns. prot. al n. 5862 in data 20.09.2016 con la quale l’Ente chiede che venga emessa propria ordinanza per la potatura e abbattimento alberi da parte dei proprietari confinanti con le strade provinciali all’interno del territorio Comunale;
VISTI gli articoli 29, 30, 31 e 32 del Dlgs 285/1992 (Codice della Strada);
VISTI gli articoli 892, 893, 894, e 896 del Codice Civile;
VISTO il Regolamento di Polizia Rurale approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 30/12/2013, in particolare gli artt. 16 e 18;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
O R D I N A
A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESORI O CONDUTTORI dei fondi frontisti delle strade pubbliche, comprese quelle vicinali soggette a pubblico passaggio, ricadenti nel territorio comunale:
- Di provvedere alla potatura di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della sede stradale, che provocano restringimenti della carreggiata o limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale o creano ostacoli e limitazioni ai mezzi di manutenzione delle strade medesime;
- Di provvedere al taglio di tutte le piante che insistono sulla fascia di rispetto di mt. 3 dal bordo esterno della carreggiata e la rimozione di ogni alberatura che per essiccamento e forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione in previsione di eventi metereologici avversi;
A V V E R T E
I predetti PROPRIETARI, POSSESSORI O CONDUTTORI, che le operazioni di taglio di cui alla presente ordinanza dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalla pubblicazione all’albo/notifica/presa conoscenza della presente ordinanza e che dovranno attenersi alle seguenti modalità:
1. Il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d’arte nel rispetto delle norme di polizia forestale, per quanto applicabili alla presente ordinanza;
2. Rimozione completa, in tutta la fascia di rispetto stradale, del materiale di risulta;
3. Concordare con l’Ente proprietario o gestore della strada le modalità di esecuzione dei lavori al fine di garantire la pubblica incolumità e la transitabilità;
4. I lavori di cui alla presente ordinanza dovranno essere eseguiti entro e non oltre la scadenza prefissata, dopodiché, senza ulteriore avviso, l’Amministrazione Comunale, di concerto con l’Amministrazione provinciale ove necessario, previa informazione alla Prefettura, procederà d’ufficio, con mezzi propri o avvalendosi di ditte specializzate, all’esecuzione di detti lavori o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la sicurezza e la pubblica incolumità;
5. Resta nella facoltà dell’Amministrazione procedente addebitare ai proprietari/conduttori dei terreni le relative spese trattenendo a parziale compenso del lavoro il legname risultante (ove economicamente produttivo), senza che niente abbiano più a pretendere;
6. Indipendentemente dagli interventi di cui al comma 5 è fatta salva ogni azione sanzionatoria da parte dell’Amministrazione competente, e i proprietari/conduttori rimarranno responsabili dei danni verificatisi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza;
COMUNICA
Che i trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno sanzionati ai sensi del Codice della Strada con sanzione amministrativa pecuniaria oltre all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 21 del regolamento di polizia rurale oltre all’obbligo di rifondere le spese necessarie a far effettuare a cura di questo Comune e con idonei mezzi meccanici ed attrezzature, la potatura delle siepi in questione; resta impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale.
Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione ovvero dalla piena conoscenza del provvedimento.
La Polizia Locale e gli altri organi addetti alla sorveglianza della circolazione faranno rispettare la presente ordinanza a norma di legge.
ORDINANZA PER IL TAGLIO PIANTE E RAMI SPORGENTI
AI MARGINI DELLE STRADE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 8 in data 30/12/2016 di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica;
ACCERTATO che ai bordi delle strade risulta lo sviluppo di piante e siepi che protendono tronchi, rami e foglie verso le sedi stradali invadendole e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica e rappresentando altresì un pericolo per la circolazione stradale, in particolare in occasione di eventi metereologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate;
DATO ATTO che il perdurare di tali situazioni può determinare pericoli per la sicurezza della viabilità;
RILEVATA pertanto la necessità che i proprietari/conduttori dei terreni prospicienti le strade pubbliche, effettuino idonei interventi di manutenzione consistenti nel tagliare gli alberi e i rami cresciuti entro la fascia di rispetto e quelli che si protendono sulle strade medesime o pericolanti;
VISTA la nota prot. 5862 emessa dalla Provincia di Novara in data 19.09.2016, registrata al ns. prot. al n. 5862 in data 20.09.2016 con la quale l’Ente chiede che venga emessa propria ordinanza per la potatura e abbattimento alberi da parte dei proprietari confinanti con le strade provinciali all’interno del territorio Comunale;
VISTI gli articoli 29, 30, 31 e 32 del Dlgs 285/1992 (Codice della Strada);
VISTI gli articoli 892, 893, 894, e 896 del Codice Civile;
VISTO il Regolamento di Polizia Rurale approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 30/12/2013, in particolare gli artt. 16 e 18;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
O R D I N A
A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESORI O CONDUTTORI dei fondi frontisti delle strade pubbliche, comprese quelle vicinali soggette a pubblico passaggio, ricadenti nel territorio comunale:
- Di provvedere alla potatura di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della sede stradale, che provocano restringimenti della carreggiata o limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale o creano ostacoli e limitazioni ai mezzi di manutenzione delle strade medesime;
- Di provvedere al taglio di tutte le piante che insistono sulla fascia di rispetto di mt. 3 dal bordo esterno della carreggiata e la rimozione di ogni alberatura che per essiccamento e forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione in previsione di eventi metereologici avversi;
A V V E R T E
I predetti PROPRIETARI, POSSESSORI O CONDUTTORI, che le operazioni di taglio di cui alla presente ordinanza dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalla pubblicazione all’albo/notifica/presa conoscenza della presente ordinanza e che dovranno attenersi alle seguenti modalità:
1. Il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d’arte nel rispetto delle norme di polizia forestale, per quanto applicabili alla presente ordinanza;
2. Rimozione completa, in tutta la fascia di rispetto stradale, del materiale di risulta;
3. Concordare con l’Ente proprietario o gestore della strada le modalità di esecuzione dei lavori al fine di garantire la pubblica incolumità e la transitabilità;
4. I lavori di cui alla presente ordinanza dovranno essere eseguiti entro e non oltre la scadenza prefissata, dopodiché, senza ulteriore avviso, l’Amministrazione Comunale, di concerto con l’Amministrazione provinciale ove necessario, previa informazione alla Prefettura, procederà d’ufficio, con mezzi propri o avvalendosi di ditte specializzate, all’esecuzione di detti lavori o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la sicurezza e la pubblica incolumità;
5. Resta nella facoltà dell’Amministrazione procedente addebitare ai proprietari/conduttori dei terreni le relative spese trattenendo a parziale compenso del lavoro il legname risultante (ove economicamente produttivo), senza che niente abbiano più a pretendere;
6. Indipendentemente dagli interventi di cui al comma 5 è fatta salva ogni azione sanzionatoria da parte dell’Amministrazione competente, e i proprietari/conduttori rimarranno responsabili dei danni verificatisi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza;
COMUNICA
Che i trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno sanzionati ai sensi del Codice della Strada con sanzione amministrativa pecuniaria oltre all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 21 del regolamento di polizia rurale oltre all’obbligo di rifondere le spese necessarie a far effettuare a cura di questo Comune e con idonei mezzi meccanici ed attrezzature, la potatura delle siepi in questione; resta impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale.
Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione ovvero dalla piena conoscenza del provvedimento.
La Polizia Locale e gli altri organi addetti alla sorveglianza della circolazione faranno rispettare la presente ordinanza a norma di legge.
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Ultimo aggiornamento pagina: 28/02/2017 12:50:11