ISCRIZIONE E REGISTRAZIONE DELLE CONVIVENZE DI FATTO
L’iscrizione anagrafica delle convivenze di fatto deve essere eseguita secondo le procedure già previste dall’ordinamento anagrafico e disciplinate dagli artt. 4 e 13 del DPR 223/1989 (c.d. “Regolamento Anagrafico”).
Prima iscrizione anagrafica o cambio di indirizzo: due persone di identico o di diverso sesso che intendono dichiarare all’Anagrafe del Comune di Romagnano Sesia, all’atto della prima iscrizione o di un cambio di indirizzo, che esse convivono e sono legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale devono utilizzare il modello pubblicato in calce alla presente pagina (dichiarazione di convivenza di fatto). Tale modello, debitamente compilato, deve essere presentato allo sportello al momento della richiesta di iscrizione oppure trasmesso all'Ufficio Servizi Demografici (via PEC: romagnano.sesia@cert.ruparpiemonte.it – posta raccomandata: Servizi Demografici – Piazza della Libertà 11 - 28078 Romagnano Sesia) unitamente al modello ministeriale da utilizzare per la dichiarazione di residenza (c.d. “residenza in tempo reale”).
Registrazione della convivenza di fatto di persone già residenti: il modello di dichiarazione di convivenza di fatto può essere spedito, nelle forme di cui sopra, o presentato agli sportelli dell'Ufficio Servizi Demografici, anche nel caso in cui i dichiaranti siano già residenti allo stesso indirizzo nel Comune di Romagnano Sesia ed intendano effettuare la registrazione della loro convivenza di fatto.
In entrambi i casi sopra descritti, l'Ufficio Servizi Demografici procede alla registrazione dei dichiaranti come conviventi di fatto, entro 2 giorni dalla ricezione della dichiarazione, aggiornando le loro schede anagrafiche. Successivamente effettua, ai sensi della vigente normativa anagrafica, gli accertamenti dei requisiti di legge con particolare riguardo alla stabile convivenza e coabitazione. L’esito degli accertamenti viene comunicato ai dichiaranti.
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA
I conviventi di fatto che abbiano registrato in Anagrafe il loro stato di stabile convivenza possono stipulare, di fronte ad un notaio o ad un avvocato, il contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.
Ai fini della opponibilità ai terzi il contratto deve essere trasmesso in copia all'Ufficio Servizi Demografici
(PEC: romagnano.sesia@cert.ruparpiemonte.it ), a cura del professionista che lo ha ricevuto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione, entro i successivi dieci giorni dalla stipulazione.
L'ufficio Servizi Demografici provvede a registrare, nella scheda individuale e nella scheda di famiglia dei conviventi, la data ed il luogo della stipula e la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista. Assicura, inoltre, la conservazione della copia trasmessa agli atti dell’ufficio.
Le medesime operazioni di cui sopra vengono effettuate anche nel caso in cui il professionista comunichi l’avvenuta risoluzione del contratto di convivenza.