Richiesta di costituzione di unione civile
1) compilare e presentare l’apposito modulo, scaricabile a fondo pagina, allegando copia dei documenti d’identità dei sottoscrittori, all’Ufficio di Stato civile, secondo una delle seguenti modalità:
• consegna a mano
• con raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Romagnano Sesia – Ufficio Stato civile
• via mail con firme autografe
• via PEC con firma digitale di entrambi i richiedenti.
L’Ufficio di Stato civile fissa un appuntamento per la verbalizzazione della richiesta.
2) presentarsi insieme all’Ufficio Stato civile nel giorno prestabilito, muniti di documento di identità valido, per formulare la richiesta e rendere le dichiarazioni prescritte per la costituzione di Unione civile.
L’Ufficiale di Stato civile redigerà apposito processo verbale dove indicherà la data concordata con le parti, che sarà non prima di 15 giorni, per la sottoscrizione del successivo atto di costituzione di Unione civile.
Il cittadino straniero deve presentare all’Ufficio Stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell’Unione civile con persona dello stesso sesso.
La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura-U.T.G., se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile.
3) presentarsi personalmente davanti all’Ufficiale dello Stato civile con due testimoni, nella data fissata per la costituzione dell’Unione.
Se le parti e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete nelle varie fasi del procedimento.
L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Cessazione dell'unione civile
L'unione civile si scioglie in caso di:
- morte di una delle parti;
- per volontà delle parti manifestata anche disgiuntamente all'Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza di una delle parti o di quello in cui è iscritta o trascritta la dichiarazione di costituzione;
- dopo tre mesi dalla richiesta, con le procedure di cui all'art. 12 della legge 162/2014;
- a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ai sensi dell'art. 6 della legge 162/2014;
- nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e 2), lettere a), c), d) ed e) della legge 1. dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio);
- per rettificazione di sesso di una delle parti.