1) Separazioni e divorzi davanti all'avvocato ai sensi dell'art. 6
La Legge prevede all'art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (sei mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi in caso di separazione consensuale ovvero un anno ininterrotto di separazione personale dei coniugi in caso di separazione giudiziale).
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti. Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
2) Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'art. 12
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza di un Avvocato è facoltativa.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
I coniugi saranno invitati a comparire nuovamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile non prima di un mese dalla stipula dell'accordo di divorzio per la conferma dello stesso.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (sei mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi in caso di separazione consensuale ovvero un anno ininterrotto di separazione personale dei coniugi in caso di separazione giudiziale).