Ai sensi dell’art. 23 comma 4 del Codice della Strada ogni forma di pubblicità, che sia visibile dalle strade, deve essere autorizzata. Il Regolamento esecutivo del Codice della Strada, dall’art. 47 all’art. 59, definisce i mezzi pubblicitari, ne stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l’ubicazione lungo le strade, le autorizzazioni e la vigilanza. Il “Regolamento della pubblicità sulle strade”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 25.11.2022 disciplina le modalità per l’installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione.
All’interno del centro abitato la competenza al rilascio dell’autorizzazione è comunale.
In caso il cartello/segnale/insegna d’esercizio sia posto su Strada Statale o Provinciale o visibile da essa, sempre all’interno del centro abitato, la competenza è comunale previo il Nulla-Osta dall’Ente proprietario della strada.
Tutte le autorizzazioni per la pubblicità hanno validità tre anni (art. 53 comma 6 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.). Trascorso tale periodo è necessario chiedere il rinnovo 60 giorni prima della data di scadenza della stessa.